IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DEL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"; Visto il decreto n. 706 del 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state stabilite le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/1992; Visto il decreto del 20 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale sono stati fissati i criteri per la selezione delle domande presentate al sensi della legge n. 215/1992; Visto, in particolare, l'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, che ripartisce le disponibilita' finanziarie tra le varie tipologie di intervento della legge n. 215/1992 e stabilisce che vengano destinate alla concessione di agevolazione per le nuove attivita' e per i progetti aziendali innovativi le eccedenze dei fondi che eventualmente si verificano per gli altri interventi; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 8, del citato decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, al sensi del quale, nel caso in cui le disponibilita' finanziarie non permettano l'accoglimento di tutte le richieste, la ripartizione dei fondi tra i vari settori di attivita' e' effettuata in misura proporzionale al totale delle domande da approvare e, nell'ambito di ciascun settore, le domande sono agevolate nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di selezione di cui al comma 7 del medesimo articolo, con eventuale riduzione, ad esaurimento fondi, dell'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnati al settore; Visto il verbale in data 26 giugno 1997 del Comitato di sorveglianza per il programma operativo multiregionale "Industria, artigianato e servizi alle imprese" 1994 - 1999 per le aree obiettivo 1, con il quale e' stata approvata la destinazione di parte delle risorse del Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) alle agevolazioni di cui alla legge n. 215/1992, nella misura di 20 miliardi di lire; Considerato che l'utilizzo delle risorse del FESR e' comunque subordinato all'approvazione del predetto programma da parte della commissione dell'Unione europea; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 novembre 1996 con il quale e' stata determinata la misura percentuale degli stanziamenti per la legge n. 215/1992 da destinare alle spese di funzionamento della legge stessa; Visto il regolamento n. 950/1997 del consiglio dell'Unione europea, relativo agli aiuti di stato alle aziende agricole; Considerato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle domande presentate entro il 31 luglio 1997 vengono utilizzati gli stanziamenti di bilancio previsti fino a tutto il 1997; Viste le domande presentate entro il 31 luglio 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 215/1992; Considerato che sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 5 e dell'art. 15, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, sono state determinate le domande ammissibili ad agevolazione; Visti i pareri espressi dalle regioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto n. 706/1996; Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, con il quale, ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 215/1992, e' stata disposta la concessione dei contributi alle regioni per un importo complessivo di L. 331.740.000; Considerato che le risorse finanziarie non utilizzate per i predetti contributi alle regioni sono pari a L. 3.701.520.000; Considerato che per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative di acquisto di servizi reali, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della citata legge n. 215/1992, non sono necessarie tutte le risorse disponibili e che pertanto si verifica un'eccedenza pari a L. 3.963.260.000; Considerato che le predette eccedenze di fondi devono essere destinate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del citato decreto ministeriale n. 706/1996 alla concessione di agevolazioni a favore delle iniziative per nuove attivita', acquisto di attivita' preesistenti e progetti aziendali innovativi; Considerata l'opportunita' di destinare alle iniziative per nuove attivita', acquisto di attivita' preesistenti e progetti aziendali innovativi anche l'importo di L. 1.000.000.000 relativo alla quota per spese di funzionamento non utilizzate entro il 1997; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997, con il quale e' stata consentita una proroga del termine per la ripresentazione di quelle domande che non ottengano l'agevolazione per esaurimento delle disponibilita' finanziarie o che risultino non ammissibili ad agevolazione, fissando il nuovo termine al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto; Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, espresso nella riunione del 27 gennaio 1998; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la nazionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina del pubblico impiego; Decreta: Art. 1. 1. Gli elenchi, ripartiti per settore, delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, rela- tive alle iniziative per acquisizione di servizi reali sono riportati negli allegati 1/1 e 1/2 al presente decreto. 2. Le risorse finanziarie necessarie per la concessione delle agevolazioni a favore delle iniziative di cui al comma 1 sono pari a L. 70.000.000. A tale importo si aggiungono L. 19.900.000 di risorse FESR ai sensi di quanto indicato nelle premesse. 3. La somma non utilizzata, e' pari a L. 3.963.260.000.