IL DIRETTORE GENERALE
          PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
                           DI CONCERTO CON
                        IL DIRETTORE GENERALE
            DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
               DEL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
                IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO
   Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
   Visto  il  decreto  n.  706  del  5  dicembre  1996  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, con il  quale  sono  state  stabilite  le
modalita'  per  la  concessione delle agevolazioni di cui alla citata
legge n. 215/1992;
   Visto il decreto del 20 dicembre 1996 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato con il quale sono  stati  fissati  i
criteri  per  la  selezione  delle  domande presentate al sensi della
legge n. 215/1992;
   Visto, in particolare, l'art. 4 del medesimo decreto ministeriale,
che ripartisce le disponibilita' finanziarie tra le  varie  tipologie
di  intervento  della  legge  n.  215/1992  e  stabilisce che vengano
destinate alla concessione di agevolazione per le nuove  attivita'  e
per  i  progetti  aziendali  innovativi  le  eccedenze  dei fondi che
eventualmente si verificano per gli altri interventi;
   Visto, in particolare, l'art.  5,  comma  8,  del  citato  decreto
ministeriale n. 706 del 5 dicembre 1996, al sensi del quale, nel caso
in cui le disponibilita' finanziarie non permettano l'accoglimento di
tutte  le  richieste, la ripartizione dei fondi tra i vari settori di
attivita' e' effettuata  in  misura  proporzionale  al  totale  delle
domande  da  approvare  e, nell'ambito di ciascun settore, le domande
sono agevolate nell'ordine risultante dall'applicazione  dei  criteri
di  selezione  di cui al comma 7 del medesimo articolo, con eventuale
riduzione, ad esaurimento  fondi,  dell'ultima  domanda  che  rientra
parzialmente nell'importo dei fondi assegnati al settore;
   Visto   il  verbale  in  data  26  giugno  1997  del  Comitato  di
sorveglianza per il programma  operativo  multiregionale  "Industria,
artigianato e servizi alle imprese" 1994 - 1999 per le aree obiettivo
1,  con  il  quale  e' stata approvata la destinazione di parte delle
risorse del Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) alle agevolazioni
di cui alla legge n. 215/1992, nella misura di 20 miliardi di lire;
   Considerato che l'utilizzo delle  risorse  del  FESR  e'  comunque
subordinato  all'approvazione  del  predetto programma da parte della
commissione dell'Unione europea;
   Visto il decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   del  22  novembre  1996  con  il  quale  e'  stata
determinata la misura percentuale degli stanziamenti per la legge  n.
215/1992 da destinare alle spese di funzionamento della legge stessa;
   Visto   il  regolamento  n.  950/1997  del  consiglio  dell'Unione
europea, relativo agli aiuti di stato alle aziende agricole;
   Considerato che per la concessione  delle  agevolazioni  a  favore
delle  domande  presentate entro il 31 luglio 1997 vengono utilizzati
gli stanziamenti di bilancio previsti fino a tutto il 1997;
   Viste  le  domande  presentate  entro  il  31 luglio 1997 ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 4, comma  3,  della
legge n. 215/1992;
   Considerato  che  sulla  base dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 5, comma 5 e dell'art.  15,  comma  1  del  citato  decreto
ministeriale  n.  706  del 5 dicembre 1996, sono state determinate le
domande ammissibili ad agevolazione;
   Visti i pareri espressi dalle regioni ai sensi dell'art. 5,  comma
2, del medesimo decreto n. 706/1996;
   Visto  il  decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, con il quale,
ai sensi dell'art. 12  della  citata  legge  n.  215/1992,  e'  stata
disposta  la  concessione  dei contributi alle regioni per un importo
complessivo di L. 331.740.000;
   Considerato che  le  risorse  finanziarie  non  utilizzate  per  i
predetti contributi alle regioni sono pari a L. 3.701.520.000;
   Considerato  che  per  la  concessione delle agevolazioni a favore
delle iniziative di acquisto di servizi reali,  di  cui  all'art.  4,
comma 1, lett. b) della citata legge n. 215/1992, non sono necessarie
tutte  le risorse disponibili e che pertanto si verifica un'eccedenza
pari a L. 3.963.260.000;
   Considerato che le  predette  eccedenze  di  fondi  devono  essere
destinate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del citato decreto
ministeriale  n.  706/1996  alla concessione di agevolazioni a favore
delle  iniziative  per  nuove  attivita',   acquisto   di   attivita'
preesistenti e progetti aziendali innovativi;
   Considerata  l'opportunita' di destinare alle iniziative per nuove
attivita', acquisto di attivita' preesistenti  e  progetti  aziendali
innovativi  anche  l'importo  di L. 1.000.000.000 relativo alla quota
per spese di funzionamento non utilizzate entro il 1997;
   Visto il decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  23  dicembre  1997,  con  il  quale  e'  stata
consentita una proroga del termine per la ripresentazione  di  quelle
domande  che  non  ottengano  l'agevolazione  per  esaurimento  delle
disponibilita'  finanziarie  o  che  risultino  non  ammissibili   ad
agevolazione,  fissando il nuovo termine al sessantesimo giorno dalla
pubblicazione del presente decreto;
   Sentito il parere  del  Comitato  per  l'imprenditoria  femminile,
espresso nella riunione del 27 gennaio 1998;
   Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
concernente   la    nazionalizzazione    dell'organizzazione    delle
amministrazioni   pubbliche  e  la  revisione  della  disciplina  del
pubblico impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Gli elenchi, ripartiti per settore, delle  domande  ammissibili
alle  agevolazioni  di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, rela-
tive alle iniziative per acquisizione di servizi reali sono riportati
negli allegati 1/1 e 1/2 al presente decreto.
   2. Le risorse finanziarie  necessarie  per  la  concessione  delle
agevolazioni  a favore delle iniziative di cui al comma 1 sono pari a
L. 70.000.000. A tale importo si aggiungono L. 19.900.000 di  risorse
FESR ai sensi di quanto indicato nelle premesse.
   3. La somma non utilizzata, e' pari a L. 3.963.260.000.